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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 20 maggio 1992, n. 401

Regolamento recante le caratteristiche tecniche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle auto-caravan.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/10/1992
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Testo in vigore dal:  28-10-1992

Art. 2

1. È concesso un periodo di mesi tre dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'adeguamento della produzione alle presenti disposizioni.
2. È concesso un ulteriore periodo di mesi sei per la commercializzazione delle scorte non conformi al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Republica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 maggio 1992

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Republica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 maggio 1992 Il Ministro della sanità DE LORENZO Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1992

Registro n. 11 Sanità, foglio n. 332