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LEGGE 25 febbraio 1992, n. 209

Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile.

note: Entrata in vigore della legge: 6-03-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  6-3-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, è autorizzato a concedere al personale della Direzione generale dell'aviazione civile uno speciale compenso allo scopo di incentivarne gli incrementi di produttività, tenuto conto della specifica esigenza di assicurare la regolarità del traffico aereo. All'uopo, a decorrere dall'anno 1992, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dei trasporti un apposito fondo, dotato di lire 4.376 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Della corresponsione del compenso si terrà conto in sede di accordo contrattuale relativo al pubblico impiego ai fini dei conguagli.
2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, saranno definiti, con le procedure di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, anche in analogia a quanto previsto per il personale di altri Ministeri che già percepiscono compensi simili. I criteri devono tenere conto dell'assiduità del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati.
3. Una quota non superiore al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive, anche del ruolo ad esaurimento. Entro tale percentuale, la misura spettante alle singole qualifiche è stabilita dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con i decreti di esecuzione degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.
4. L'erogazione del compenso di cui al comma 1 è estesa al personale di altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, comunque in servizio presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.
5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 93/1983 è la legge quadro sul pubblico impiego.