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LEGGE 19 febbraio 1992, n. 142

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991).

note: Entrata in vigore: 6-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/2011)
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  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
    PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
  • 1
  • agg.1
  • orig.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO I
    CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE,
    PROFESSIONI, ATTIVITÀ ECONOMICHE
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • orig.
  • 13
  • orig.
  • 14
  • orig.
  • 15
  • 16
  • 17
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO II
    CREDITO E RISPARMIO
    SEZIONE I
    CREDITO AL CONSUMO
  • 18
  • orig.
  • 19
  • orig.
  • 20
  • orig.
  • 21
  • orig.
  • 22
  • orig.
  • 23
  • orig.
  • 24
  • orig.
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO II
    CREDITO E RISPARMIO
    Sezione II
    RISPARMIO
  • 25
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO III
    ASSICURAZIONI
  • 26
  • orig.
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • orig.
  • 31
  • 32
  • 33
  • orig.
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO IV
    FINANZE
  • 34
  • 35
  • 36
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO V
    SANITÀ, PROTEZIONE
    DEI LAVORATORI, AMBIENTE
  • 37
  • orig.
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • agg.1
  • orig.
  • 44
  • 45
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VI
    SANITÀ VETERINARIA
  • 46
  • 47
  • 48
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VII
    PRODOTTI ALIMENTARI
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • agg.1
  • orig.
  • 58
  • orig.
  • 59
  • 60
  • 61
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VIII
    PRODUZIONE INDUSTRIALE
  • 62
  • 63
  • 64
  • orig.
  • 65
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo IX
    TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo X
    RELAZIONI FINANZIARIE CON LE COMUNITÀ EUROPEE
  • 73
  • 74
  • 75
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo XI
    DISPOSIZIONI FINALI
  • 76
  • orig.
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-7-2007
aggiornamenti all'articolo

Art. 76

Organismi di coordinamento operanti presso il
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie può istituire, in aggiunta alle sottocommissioni per l'attuazione delle direttive comunitarie, anche sottocommissioni per specifici problemi comunque attinenti all'adempimento di obblighi comunitari, nonché per predisporre la relazione di cui all'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86.
2. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie è istituito il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ed è formato da funzionari designati dalle amministrazioni interessate alla lotta contro le frodi comunitarie con particolare riferimento alle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari.
3. Il compenso previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, è erogato anche ai componenti del Comitato consultivo di cui all'articolo 4 della medesima legge, nonché a quelli del Comitato istituito ai sensi del comma 2 del presente articolo e del Comitato tecnicoconsultivo previsto dall'articolo 12, comma 2, della presente legge.
4. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 100 milioni annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualità".
5. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((13))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a La Maddalena, addì 19 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Martelli --------------- AGGIORNAMENTO (13)

Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) che è abrogato il presente articolo "nella parte in cui prevede l'istituzione del "Comitato tecnico-consultivo per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture""