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LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179

Norme per l'edilizia residenziale pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 15-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
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Testo in vigore dal:  19-2-1994
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Art. 20

(Autorizzazione alla vendita e alla locazione
da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi).
((
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati
))
2. In tutti i casi di subentro il contributo è mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso.