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LEGGE 12 febbraio 1992, n. 188

Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani.

note: Entrata in vigore della legge: 18/03/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1997)
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Testo in vigore dal:  18-5-1997
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani mediante accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sono validi a tutti gli effetti a decorrere dalla data di conseguimento nella Repubblica d'Austria. La dichiarazione di equipollenza ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di conseguimento del titolo nella Repubblica d'Austria.
((
2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonché agli esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1.
))
3. La presente legge si applica ai titoli accademici austriaci conseguiti successivamente alla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI