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LEGGE 12 febbraio 1992, n. 183

Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali.

note: Entrata in vigore della legge: 17/3/1992
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Testo in vigore dal:  17-3-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, è sostituito dal seguente:
"Art. 31 (Requisiti per l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale). - 1. Per ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale è necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti politici;
c) essere di condotta irreprensibile;
d) non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo;
e) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;
f) avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale ed essere in possesso di un diploma universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;
g) avere conseguito l'abilitazione professionale.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabilite le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla lettera f) del comma 1.
3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale da effettuare, dopo il conseguimento del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1, presso un ragioniere perito commerciale iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. La durata della pratica professionale è ridotta da tre a due anni per coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
4. Le modalità di iscrizione, lo svolgimento della pratica professionale, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi dei ragionieri e periti commerciali, saranno disciplinati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 1378/1956 reca: "Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni".