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LEGGE 11 febbraio 1992, n. 126

Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata.

note: Entrata in vigore della legge: 05/03/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/1994)
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Testo in vigore dal:  5-3-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Nel distretto della corte d'appello di Napoli sono istituiti il tribunale ordinario di Torre Annunziata, la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Torre Annunziata e la pretura circondariale di Torre Annunziata.
2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Torre Annunziata hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Santa Maria La Carità, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Striano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense.
3. Fanno parte della pretura circondariale di Torre Annunziata le sezioni distaccate di Castellammare di Stabia, Gragnano, Pompei, Sorrento, Torre del Greco e Vico Equense.
4. Nella tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, contenente l'elenco dei circondari dei tribunali non provinciali nei quali le funzioni di pubblico ministero presso le preture vengono temporaneamente attribuite alle procure della Repubblica presso i tribunali medesimi, dopo le parole "35) Sant'Angelo dei Lombardi" sono inserite le parole "36) Torre Annunziata", con successivo mutamento della progressione numerica dell'elenco.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 449/1988 approva le norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni.