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LEGGE 10 febbraio 1992, n. 67

Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale.

note: Entrata in vigore della legge: 12-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1993)
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Testo in vigore dal:  21-3-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le associazioni di promozione sociale , godono di un contributo per le attività di promozione sociale svolte in ottemperanza agli articoli 3 e 38 della Costituzione.