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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 93

Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro.

note: Entrata in vigore della legge: 1-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2010)
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Testo in vigore dal:  29-4-2003
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Art. 7

Compensi non distribuibili
1. I compensi di cui agli articoli 5 e 6, relativi ai diritti di cui non sono individuabili i titolari, sono devoluti all'IMAIE.
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2. L'IMAIE utilizza le somme di cui al comma 1 e quelle di cui all' art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonché la quota di cui all'art. 71-octies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.
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