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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 176

Estinzione del conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze e trasferimento del relativo patrimonio all'Università degli studi di Firenze.

note: Entrata in vigore della legge: 15-3-1992
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Testo in vigore dal:  15-3-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze, di seguito denominato "conservatorio", disciplinato dallo statuto approvato con regio decreto 6 ottobre 1867, è estinto.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione provvede con proprio decreto, previa acquisizione dell'assenso dell'Università degli studi di Firenze, ad assegnare in proprietà il patrimonio mobiliare e immobiliare del conservatorio alla medesima Università che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del conservatorio.
Devono essere in ogni caso garantite successivamente all'assegnazione dei beni del conservatorio all'Università, la continuazione dell'attività delle scuole già dipendenti dal conservatorio ed attualmente funzionanti, nonché la utilizzazione del personale dipendente nel rispetto delle finalità statutarie dell'istituto estinto.
3. Per la definizione del contenuto del decreto di cui al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione e l'Università degli studi di Firenze possono concludere un accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:
"Art. 11. - 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".