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LEGGE 4 febbraio 1992, n. 70

Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di votazione del contrassegno di lista.

note: Entrata in vigore della legge: 14/2/1992
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Testo in vigore dal:  14-2-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il numero 4) dell'articolo 24 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4) trasmette immediatamente alla prefettura del capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5)".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Nota all'art. 1:
- L'art. 24 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, come modificato dall'art. 1, lettera n), della legge n. 136/1976 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale), dall'art. 13, comma 1, della legge n. 53/1990 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e dalla presente legge, è cosi formulato:
"Art. 24. - L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'ultimo comma dell'art. 20, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;
2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alla prefettura del capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);
5) provvede, per mezzo della prefettura del capoluogo del collegio, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero di ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione".