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DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1992, n. 9

Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/1/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1992, n. 217 (in G.U. 09/03/1992, n.57).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2013)
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  • AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI
    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI
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    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI
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  • INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE
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  • AUMENTO DEGLI ORGANICI E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI
    TECNICO-LOGISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
  • 12
  • 13
  • 14
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  • Allegati
Testo in vigore dal:  21-1-1992

Art. 12

Aumento degli organici
1. Per le esigenze connesse con i compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le relative dotazioni organiche dei capi reparto, dei capi squadra e dei vigili sono complessivamente aumentate di milleottantasette unità ripartite, rispettivamente, come segue: settantacinque, centocinquantatre e duecentosettantuno unità a partire dal 1› gennaio 1993; ottantasei, centottantatre e trecentodiciannove unità a partire dal 1› gennaio 1994.
2. Per le esigenze di cui al comma 1 le dotazioni organiche del ruolo del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono incrementate di trecentoventicinque unità ripartite come segue:
responsabile amministrativo . . . . . . . . . . . . . . n. 32 assistente amministrativo . . . . . . . . . . . . . . . " 36 responsabile amministrativo contabile . . . . . . . . . " 32 ragioniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 36 operatore amministrativo contabile . . . . . . . . . . . " 34
dattilografo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 155
3. Il predetto aumento è attuato, per ciascuna qualifica, nella misura del cinquanta per cento per anno a decorrere dal 1› gennaio 1993 e dal 1 gennaio 1994.
4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 21.673 milioni per l'anno 1993 ed in lire 46.320 milioni a decorrere dall'anno 1994.
5. Al fine di consentire i necessari approvvigionamenti di beni e servizi connessi con l'aumento degli organici di cui al presente articolo, è autorizzata per gli anni 1993 e 1994, la maggiore spesa annua in misura non superiore al 10 per cento di quella occorrente per il predetto aumento degli organici.