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LEGGE 31 gennaio 1992, n. 155

Partecipazione dell'Italia alla nona ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA).

note: Entrata in vigore della legge: 11/3/1992
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Testo in vigore dal:  11-3-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla nona ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per la sviluppo (International Development Association - IDA), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.
2. Ai fini previsti dal comma 1 è stabilito un contributo di lire 1.100.362.000.000, da versare in tre rate annuali, a partire dal 1991, di cui la prima rata pari a lire 366.788.000.000 e le altre due pari a lire 366.787.000.000 ciascuna.
3. La quota del 16,67 per cento di ogni rata, pari a lire 61.143.000.000, verrà erogata in contanti, mentre la restante parte, pari a lire 305.645.000.000 per la prima rata e a lire 305.644.000.000 per ognuna delle altre due rate, verrà pagata mediante promissory notes.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 1478/1962 reca: "Approvazione ed esecuzione dello statuto dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - I.D.A.)".