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LEGGE 31 gennaio 1992, n. 121

Modifiche all'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, e alla legge 16 marzo 1987, n. 118, recanti la disciplina della Scuola archeologica italiana in Atene.

note: Entrata in vigore della legge: 05/03/1992
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Testo in vigore dal:  5-3-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Con regolamento organico, deliberato dal consiglio di amministrazione della Scuola e approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, sarà stabilita la dotazione organica del personale occorrente per le esigenze funzionali della Scuola, nonché la disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego del personale medesimo.
2. Il direttore potrà comunque richiedere che venga disposto il comando di non più di tre dipendenti di ruolo dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e ambientali. In luogo del comando di uno dei predetti dipendenti di ruolo potrà essere richiesto che venga collocato in aspettativa con assegni, con il suo consenso, un
professore universitario, con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
3. Il comando o l'aspettativa, che può avere la durata di tre anni e può essere riconfermato, sarà disposto con decreto del Ministro competente, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
Nel decreto che dispone il comando o l'aspettativa sarà fissato l'ammontare dell'indennità da corrispondere per il servizio all'estero".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 394/1967 reca norme sulla: "Scuola archeologica italiana in Atene".
- Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:
"Art. 12 (Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca). - Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.
I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.
I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.
L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.
Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di confernze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici".