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LEGGE 31 gennaio 1992, n. 114

Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al Protocollo di Montreal.

note: Entrata in vigore della legge: 4/3/1992
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Testo in vigore dal:  4-3-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla Global Envi- ronment Facility, istituita nell'ambito della Banca Mondiale, e costituita da un Ozone Trust Fund (OTF) e da un Global Environment Trust Fund (GET).
2. Il contributo all'Ozone Trust Fund (OTF) è stabilito in dollari USA 7.620.945, da erogare in tre rate uguali di dollari 2.540.315 ciascuna negli anni 1991, 1992, 1993.
3. Il contributo al Global Environment Trust Fund (GET) è stabilito per il primo anno, 1991, in lire 35 miliardi mentre per i due anni successivi, 1992 e 1993, esso sarà determinato sulla base delle effettive necessità e richieste da parte della Banca Mondiale, nella sua qualità di amministratore del GET, e comunque contenuto nel limite massimo di lire 35 miliardi per ciascun anno.