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LEGGE 29 gennaio 1992, n. 112

Particolari disposizioni in materia di rimorchi agricoli.

note: Entrata in vigore della legge: 4/3/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/2005)
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Testo in vigore dal:  4-3-1992 al: 15-12-2005
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I rimorchi agricoli di massa a pieno carico superiore a 1.500 chilogrammi sprovvisti di omologazione, ma conformi ai requisiti di idoneità alla circolazione stradale ai sensi delle disposizioni vigenti e acquistati entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti 4 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 20 maggio 1983, e successive modificazioni e integrazioni, sono sottoposti a sanatoria mediante ammissione a visita e prova da parte degli uffici della motorizzazione civile competenti per territorio.
2. Per ottenere l'ammissione a visita e prova di cui al comma 1, i possessori dei rimorchi di cui al medesimo comma devono presentare una domanda cui deve essere allegata o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante le caratteristiche tecniche, costruttive e di idoneità alla circolazione stradale dei rimorchi o la dichiarazione rilasciata all'atto della vendita da parte della ditta costruttrice indicante le medesime caratteristiche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Nota all'art. 1:
- Il D.M. 4 maggio 1983 reca: "Norme e procedure di omologazione ai fini del rilascio del documento per la circolazione su strade e aree pubbliche delle macchine agricole".