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LEGGE 20 gennaio 1992, n. 22

Misure urgenti in materia di occupazione.

note: Entrata in vigore della legge: 24-01-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-1-1992 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 120 miliardi e lire 90 miliardi per l'anno 1992. La regione Campania e la regione siciliana, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sulle opere eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1992.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluite ai sensi dell'articolo 3 del decreto- legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno; quanto a lire 120 miliardi mediante parziale utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 8048 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 12 del D.L. n. 6/1991 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991) è il seguente:
"Art. 12 (Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana). - 1. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto- legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e successivamente disciplinato con l'art. 10, commi 2, 3, 4 e 5, e gli articoli 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è autorizzata per l'anno 1991 l'ulteriore spesa di lire 120.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita fra il comune e la provincia di Napoli sulla base di un programma concertato fra le due amministrazioni interessate. Le modalità di erogazione delle somme a favore degli enti locali interessati sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.
2. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto- legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a favore del comune di Palermo l'ulteriore spesa di lire 90.000 milioni per l'anno 1991".
- Il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978 (Legge quadro in materia di formazione professionale) è il seguente:
"Art. 26 (Finanziamento integrativo dei progetti speciali). - Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 408/1988 (Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonché disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali) è il seguente:
"Art. 3. - 1. Le disponibilità di cui all'art. 25, sesto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ivi comprese quelle non utilizzate a partire dal 1› gennaio 1983, ed escluso l'importo di lire 240.000 milioni di cui all'art. 4, affluiscono, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al conto di tesoreria di cui all'art. 26 della medesima legge n. 845 del 1978, al fine di finanziare piani di innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni, secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro per quanto riguarda le erogazioni".