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LEGGE 23 dicembre 1991, n. 424

Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, e successive modificazioni, in materia di concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 22/1/1992
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Testo in vigore dal:  22-1-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge 11 aprile 1955, n. 288, come sostituito dall'articolo unico della legge 12 marzo 1977, n. 87, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio è autorizzato a concedere:
a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi nonché a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi temporanei e loro discendenti conviventi, i quali vengono in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico;
b) premi e sussidi a cittadini italiani che si rechino all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di specializzazione o di ricerche, di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunità nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziative di altre amministrazioni;
c) sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base ad accordi per i fini di cui alle lettere a) e b);
d) contributi ad enti italiani che autonomamente erogano premi, borse di studio e sussidi per i casi e le finalità di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
2. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti di cui al comma 1, può anche stipulare convenzioni con università e con enti pubblici o privati idonei a svolgere attività di assistenza e di inserimento culturale a favore dei cittadini stranieri, nonché dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui alla lettera a) del comma 1.
3. Gli enti di cui al comma 2 devono avere svolto, in conformità al proprio statuto, attività continuativa di assistenza a studenti italiani e stranieri nei due anni accademici o scolastici immediatamente precedenti la stipulazione della convenzione stessa.
Tali requisiti sono accertati dal Ministero degli affari esteri sulla base della documentazione presentata in merito all'attività svolta, tenendo anche conto della accertata attività di inserimento culturale operata dagli enti considerati.
4. L'elenco degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 e quello delle università e degli enti con i quali è stata stipulata una convenzione per le finalità della presente legge verranno allegati allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI _____

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 288/1955 reca: "Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio".