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LEGGE 8 novembre 1991, n. 381

Disciplina delle cooperative sociali.

note: Entrata in vigore della legge: 18/12/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2018)
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Testo in vigore dal:  18-12-1991

Art. 6

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577
1. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";
b) all'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";
c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione cooperazione sociale";
d) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le coop- erative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta".
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 10 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 10 (Poteri degli ispettori). - Gli enti ispezionati hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'ispettore tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti.
Di ogni ispezione deve essere redatto processo verbale.
Il verbale è redatto in tre originali datati e sottoscritti oltre che dall'ispettore, dal legale rappresentante dell'ente, il quale può farvi iscrivere le sue osservazioni.
Entro quindici giorni dalla data del verbale l'ente ispezionato può presentare ulteriori osservazioni.
L'ispettore è tenuto al segreto d'ufficio.
Uno degli originali rimane presso l'ente, gli altri due vengono trasmessi dall'ispettore all'associazione nazionale che ha disposto la ispezione o al Ministero, a seconda che si tratti di ispezione ordinaria e di ispezione straordinaria.
Se l'ispezione riguarda cooperative agricole, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro trenta giorni dalla data del verbale.
Tale adempimento deve essere effettuato nei confronti del Ministero dell'industria e commercio, ove trattasi di cooperative di produzione.
Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale".
- Il testo dell'art. 11 del medesimo D.L.C.P.S. n. 1577/1947, così come modificato dall'art. 4 della legge 8 maggio 1949, n. 285, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 11 (Effetti delle ispezioni). - In caso di constatate gravi irregolarità, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro un mese dal ricevimento del verbale, ha facoltà, valutate le circostanze del caso, di diffidare l'ente a provvedere alla regolarizzazione entro un termine stabilito.
Ove l'ente non ottemperi entro il termine stabilito dalla diffida di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale, può, nei casi più gravi, decretare la cancellazione dell'ente dal registro prefettizio e dallo schedario generale, nonché la sua decadenza da ogni beneficio di legge, qualora non concorrano motivi per i provvedimenti di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499, e al regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, nonché agli articoli 2543, 2544, 2545 del codice civile.
I provvedimenti di cui al precedente comma, allorché si tratti di cooperative agricole, sono disposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, ed ove trattasi di cooperative di produzione, previa intesa con quello dell'industria e commercio.
Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale".
- Per il testo vigente dell'art. 13 del citato D.L.C.P.S. numero 1577/1947, si veda in nota all'art. 3.