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LEGGE 8 agosto 1991, n. 267

Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante.

note: Entrata in vigore della legge: 7/9/1991
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  • ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE
    IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO.
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  • RICONVERSIONE DELLE UNITÀ ADIBITE ALLA PESCA
    CON RETI DA POSTA DERIVANTE
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Testo in vigore dal:  7-9-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima, adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro della marina mercantile 15 gennaio 1991, pubblicato sul supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1991, è autorizzata la complessiva spesa di lire 287.000 milioni per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 89.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 99.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la complessiva spesa di lire 8.000 milioni per il triennio 1991-1993 in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
3. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca".
4. All'onere di cui al comma 2 si provvede, quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca" e quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 1991, mediante riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 15, comma 32, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), come rimodulata dalla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al capitolo 8559 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1991.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 1 della legge n. 41/1982 (Piano per la nazionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) così recita:
"Art. 1 (Piano nazionale). - Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge.
Tale piano, di durata triennale, è elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo art. 3, ed approvato dal CIPE.
Con la stessa procedura sono adottati successivi piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.
Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) gestione razionale delle risorse biologiche dal mare;
b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale;
c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonché aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali.
d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;
e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;
f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.
Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere realizzati:
1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;
2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare;
3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;
4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;
5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori;
6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;
7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali;
8) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra;
9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;
10) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo di pesca e alla programmazione".
- La legge n. 302/1989 reca: "Disciplina del credito peschereccio di esercizio".
- L'art. 15, comma 32, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) così recita: "32. Per le finalità di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il pi- ano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 120 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per l'anno 1990. Tali somme sono annualmente ripartite fra i vari interventi secondo un piano triennale da approvarsi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)".