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LEGGE 15 gennaio 1991, n. 26

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, recante ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

note: Entrata in vigore della legge: 12/2/1991
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Testo in vigore dal:  12-2-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 38 (Compenso mensile). - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1991, al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di L. 930.000.
Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito.
2. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti penitenziari situati nelle sedi indicate nella tabella B allegata alla presente legge, spetta un compenso mensile lordo di L. 1.060.000.
3. Ai medici incaricati, i quali siano in modo permanente preposti alla direzione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari di cui alla tabella C allegata alla presente legge, spetta un compenso aggiuntivo mensile lordo di L. 84.000.
4. Per i medici incaricati che fruiscono del compenso indicato nel comma 2 gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di L. 930.000.
5. Il compenso mensile lordo, di cui ai commi 1 e 2, può essere rideterminato, entro il mese di gennaio di ogni triennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici ed in relazione all'incremento del costo della vita, secondo le variazioni degli indici ISTAT, sopravvenuto nell'ultimo triennio.
6. Le tabelle B e C allegate alla presente legge possono essere modificate, in relazione al mutamento delle condizioni di fatto che giustificano l'inclusione della sede nelle tabelle stesse, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
7. Al medico incaricato, il quale svolge prestazioni sanitarie e medico-legali nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria, è attribuito un compenso mensile lordo stabilito dalla tabella F allegata alla presente legge".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.