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LEGGE 30 luglio 1991, n. 245

Nuova disciplina per l'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani.

note: Entrata in vigore della legge: 8/8/1991
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Testo in vigore dal:  8-8-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani, inquadrato nei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 411, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la valutazione dei servizi effettivamente prestati presso l'ente di provenienza in carriere e qualifiche equiparate a quelle statali, agli effetti dell'applicazione, con le stesse decorrenze giuridiche ed economiche, della citata legge n. 312 del 1980 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 411/1968 reca: "Abolizione del divieto di importazione degli zolfi e messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani".
- La legge n. 312/1980 reca: "Nuovo assetto retributivo- funzionale del personale civile e militare dello Stato", ed è entrata in vigore il 13 luglio 1980.
- Il D.P.R. n. 310/1981 reca: "Corresponsione di miglioramenti economici al personale statale".