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LEGGE 29 luglio 1991, n. 238

Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneità al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza.

note: Entrata in vigore della legge: 20/08/1991
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Testo in vigore dal:  20-8-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Gli allievi ufficiali del ruolo speciale dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti ad accertamenti volti a verificare la loro idoneità al volo ed alla navigazione.
2. Il giudizio di idoneità viene espresso da un'apposita commissione la cui nomina e composizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
3. L'allievo riconosciuto non idoneo è escluso dal corso".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1991 COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,

n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 190/1989 (Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonché sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio) è così formulato:
"Art. 7. - 1. L'accertamento dell'attitudine psico- fisica dei candidati ai concorsi per il ruolo normale e speciale degli ufficiali della Guardia di finanza avviene nel corso di un periodo di prova della durata di trenta giorni".