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LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

note: Entrata in vigore della legge: 17-1-1991. Il Titolo II entra in vigore il 15-7-1991. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/2020)
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Testo in vigore dal:  5-1-1992
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Art. 5

(Piani regionali)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
((1))
2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
((1))
3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:
a) il bilancio energetico regionale o provinciale;
b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali;
c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;
e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi di risparmio energetico;
f) la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;
g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonché per gli impianti idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti locali interessati.
((1))
5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.

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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (in G.U. 1a s.s. 04/01/1992, n. 1), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 5:
- al primo comma " nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano individuano i bacini, ivi considerati, " d'intesa con " anziché "sentito" l' ENEA";
- al secondo comma, " nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i loro piani " d'intesa con " anziché "sentiti" gli enti locali e le loro aziende";
- al quarto comma, " nella parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine all' esercizio dei poteri sostitutivi ivi disciplinati".