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LEGGE 31 dicembre 1991, n. 415

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992).

note: Entrata in vigore della legge: 31/12/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/1992)
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Testo in vigore dal:  31-12-1991

Art. 4

1. Per l'anno 1992, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario è stabilito in lire 4.764 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.
2. L'importo di lire 4.764 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
3. Per l'anno 1992, l'apporto statale in favore dell'Ente ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del quarto comma dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:
a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1991, lire 1.500 miliardi;
b) quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi, valutati in lire 650 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210, fatto salvo quanto già disposto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 385. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni.
4. Per l'anno 1992, sono determinate in lire 1.850 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato a copertura del disavanzo del fondo pensioni, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210. L'Ente ferrovie dello Stato è autorizzato a procedere a compensazioni tra le poste debitorie verso lo Stato per trattamenti pensionistici e crediti IVA, nei limiti che saranno accertati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro.
5. Con riferimento agli obiettivi di risanamento e progressiva riduzione dei trasferimenti dello Stato a favore dell'Ente ferrovie dello Stato, di cui al contratto di programma stipulato in data 23 gennaio 1991, l'Ente stesso provvede, ai sensi dell'articolo 2, lettera m), della legge 17 maggio 1985, n. 210, al reperimento di mezzi finanziari occorrenti per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione e fondi speciali relative al periodo 1988-1992, in ragione di lire 3.000 miliardi nel secondo semestre di ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Corrispondentemente, è concesso all'Ente ferrovie dello Stato un concorso a carico del bilancio dello Stato, pari a lire 420 miliardi per il 1993, a lire 840 miliardi per il 1994 e a lire 1.260 miliardi a decorrere dal 1995.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981, concernente "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore", come modificato dall'art. 27-quater del D.L. n. 786/1981, aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:
"Art. 9. - È istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1.
Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalità ivi considerate.
Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sarà determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese.
A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma.
Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria).
Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalità di cui al primo comma.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonché del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresì alla effettiva corresponsione del fondo così ripartito alle regioni.
Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6.
Sarà sentito, altresì, il parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297.
Il parere sarà vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 281/1970, concernente "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario", è il seguente:
"Art. 8 (Partecipazione a gettito di imposte erariali).
- Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:
a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi (per l'anno 1992 la quota è ridotta all'11,678 per cento dall'art. 5, comma 2, della legge qui pubblicata, n.d.r.);
b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;
c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;
d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;
e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;
f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.
Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.
Sono riservati allo Stato i proventi derivati da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale.
La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, è determinata con la legge di bilancio.
Il fondo comune è ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:
A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;
B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;
C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti:
a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;
b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) carico pro capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico pro capite sarà riferito ad altra imposta corrispondente.
La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge.
Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione.
Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro capite di ciascuna regione".
- Il testo dell'art. 17, quarto comma, lettere b) e c), della legge n. 210/1985, concernente "Istituzione dell'Ente ferrovie dello Stato", è il seguente:
"All'attivo del bilancio aziendale affluiscono il gettito tariffario, le altre entrate eventuali nonché gli apporti statali relativi alle seguenti voci:
a) (omissis);
b) contributi ed aiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 1107/1970, e successive modificazioni, riguardanti la ricerca e lo sviluppo del settore ferroviario, nonché i costi per manutenzione, funzionamento e rinnovo ed altri oneri di infrastruttura successivi alla data di cui all'ultimo comma dell'art. 26;
c) contributi finanziari diretti, ai sensi della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, per la realizzazione di nuovi investimenti e relative scorte nonché per gli oneri di mancato rinnovo, per la parte non coperta dagli utili netti dell'ente e dai mezzi ricavati dalla contrazione di mutui e dalla emissione di obbligazioni, da definire, con appositi programmi predisposti dall'ente distintamente per nuovi investimenti e rinnovi, nell'ambito del piano nazionale dei trasporti".
- Il testo dell'art. 3, n. 3), della stessa legge n. 210/1985 è il seguente:
"Spetta al Ministro dei trasporti:
1)-2) (omissis);
3) approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attività annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente".
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 385/1990 (Disposizioni in materia di trasporti) è il seguente:
"Art. 1. - 1. Per la realizzazione del programma decennale di risanamento e di sviluppo dell'Ente ferrovie dello Stato, predisposto in attuazione dell'art. 3, n. 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, l'ente stesso è autorizzato a contrarre mutui, anche con istituti di credito esteri, nel limite complessivo di lire 8.900 miliardi nel triennio 1990-1992, in ragione di lire 1.950 miliardi nel 1990, di lire 3.600 miliardi nel 1991 e di lire 3.350 miliardi nel 1992. Tali somme sono destinate all'attuazione del programma nazionale di velocizzazione della rete ferroviaria, al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie dell'Italia meridionale e alla realizzazione o al potenziamento di valichi ferroviari alpini. Relativamente agli anni 1991 e 1992, il 50 per cento dei mutui predetti deve essere contratto nel secondo semestre.
2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere per il triennio 1990-1992, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1990, in lire 470 miliardi per l'anno 1991 e in lire 800 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7843 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
3. Ai suddetti mutui si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e succes- sive modificazioni.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Alla realizzazione del programma di cui al presente articolo si provvede altresì con le risorse già autorizzate per l'attuazione del decreto ministeriale 48-T Bis del 5 marzo 1987 (concernente le occorrenze finanziarie per il programma integrativo delle Ferrovie dello Stato, n.d.r.).
6. I programmi di attività annuali e poliennali di cui all'art. 3, n. 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, costituiscono strumento di attuazione delle scelte strategiche del piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1986, e si conformano alle seguenti linee di indirizzo:
a) integrazione compiuta tra la rete ferroviaria italiana e quella europea, avendo particolare riguardo all'alta velocità e ai valichi;
b) ammodernamento strutturale e funzionale della rete meridionale e insulare;
c) adozione delle iniziative necessarie a realizzare l'intermodalità dei passeggeri, con particolare riferimento alla integrazione con la rete metropolitana, e delle merci;
d) rinnovamento tecnologico e completamento infrastrutturale della rete ferroviaria, con particolare riguardo agli assi trasversali;
e) recupero e sviluppo della rete di interesse locale;
f) aggiornamento tecnologico del parco rotabile e della rete.
7. I programmi di attività annuali e poliennali di cui all'art. 3, n. 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono trasmessi dal Ministro dei trasporti alle competenti Commissioni parlamentari entro quindici giorni dalla deliberazione da parte dell'Ente ferrovie dello Stato, per l'espressione di un parere motivato. Le Commissioni si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i programmi sono comunque approvati ai sensi del citato n. 3, dell'art. 3 della legge n. 210 del 1985".
- Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 280/1969 (Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato) è il seguente:
"Art. 3. - Le obbligazioni da emettersi in forza dell'art. 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.
Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.
Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.
Art. 4. - In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette".
- Il testo dell'art. 21, ultimo comma, della già citata legge n. 210/1985 è il seguente: "Fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge trasferendosene a carico dell'ente 'Ferrovie dello Statò l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari".
- Il testo dell'art. 2, lettera m), della stessa legge n. 210/1985 è il seguente:
"L'ente 'Ferrovie dello Statò provvede con criteri di economicità e di efficienza e nel rispetto dei princìpi della normativa comunitaria:
a)-l) (omissis);
m) a reperire mezzi finanziari, per le necessità dell'impresa, mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni sul mercato nazionale o estero, previa autorizzazione del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e con garanzia dello Stato secondo le disposizioni vigenti".