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LEGGE 30 dicembre 1991, n. 426

Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonchè estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 9/1/1992
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Testo in vigore dal:  9-1-1992

Art. 3

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 luglio 1989, n. 262, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, non si applicano nei confronti delle istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni o dalle unità sanitarie locali.
Nota all'art. 3:
- Il comma 6 dell'art. 2 della legge n. 262/1989, di conversione del D.L. n. 201/1989 recante: "Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi", prevede che: "Sono abrogate le disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, e dall'art. 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48".
Il testo dell'art. 1, comma 9, dei D.L. n. 688/1985 (Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato) è il seguente: "9. I datori di lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370".
Il testo dell'art. 6, comma 26, del D.L. n. 536/1987 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) è il seguente: "26. Ferma restando la validità delle cessioni di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fra i crediti di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non sono compresi quelli vantati nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali. La disposizione del predetto comma 9, a docorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente e che il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali. Entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito, l'amministrazione debitrice deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce".