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LEGGE 29 ottobre 1991, n. 358

Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze.

note: Entrata in vigore della legge: 26/11/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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vigente al 22/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-4-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Uffici periferici e servizio ispettivo
1.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
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2.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
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3.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
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4.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
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5.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
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6.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
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7. Le direzioni regionali delle entrate, sulla base delle direttive emanate dai dipartimenti, tenendo conto delle indicazioni fornite dai comitati tributari regionali, d'intesa con i comandi di zona della Guardia di finanza e con le direzioni compartimentali delle dogane territorialmente competenti, predispongono annualmente il piano degli accertamenti e formulano i criteri cui dovranno attenersi gli uffici finanziari compresi nel territorio della regione e i servizi operativi del Corpo della Guardia di finanza, fatta salva l'attività d'iniziativa dei reparti di tale Corpo.
8. Il numero delle verifiche generali da effettuarsi a cura della Guardia di finanza, secondo il piano degli accertamenti di cui al comma 7, verrà considerato anche ai fini della determinazione della capacità operativa per l'attività di controllo centralizzato da determinarsi a cura del Ministro delle finanze, sentito il comando generale della Guardia di finanza.
9.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
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10.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
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11.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
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12.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
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13. Le attività di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite all'esclusiva competenza degli uffici indicati nel comma 10 e dei reparti della Guardia di finanza.
(( PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
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(( PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
.(6)

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AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha disposto (con l'art. 73, comma 7) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche degli articoli, da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n.146 e successive integrazioni e modifiche."