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LEGGE 17 ottobre 1991, n. 351

Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale.

note: Entrata in vigore della legge: 21/11/1991
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  21-11-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministero degli affari esteri assicura in propri locali idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli altri servizi sociali, ivi compresi canoni ed utenze, nonché materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale.
2. A ciò il Ministero può provvedere in via diretta affidando in appalto la gestione dei servizi, di cui al comma 1, a ditte o enti specializzati.
3. I servizi di cui al comma 1, le modalità della loro gestione e quelle di erogazione degli eventuali contributi sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione.