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LEGGE 5 ottobre 1991, n. 318

Disposizioni sui titoli professionali del personale marittimo.

note: Entrata in vigore della legge: 26/10/1991
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Testo in vigore dal:  26-10-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I titoli professionali del personale marittimo addetto ai servizi di coperta e ai servizi di macchina sulle navi adibite al trasporto di passeggeri e di merci e sulle navi da pesca sono stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio di Stato, nel rispetto delle convenzioni internazionali di cui l'Italia sia parte.
2. Con la procedura di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri per la conversione dei titoli professionali del personale marittimo rilasciati sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FACCHIANO, Ministro della marina mercantile

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI