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LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

note: Entrata in vigore della Legge: 24-10-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  24-10-1991

Art. 31

(Modalità dell'intervento statale)
1. I fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, società consortili o cooperative di cui all'articolo 30 possono essere reintegrati nel limite massimo pari al 30 per cento delle perdite subite nel corso di ciascun esercizio in conseguenza degli interventi di garanzia, operati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che questi ultimi siano stati assunti per un importo massimo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato dalle imprese. L'anzidetto limite massimo di reintegro è aumentabile al 40 per cento quando la garanzia consortile sia prestata su operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi o quando le cooperative, i consorzi o le società consortili abbiano competenza operativa estesa al territorio regionale. Il medesimo limite può essere aumentato al 50 per cento per le cooperative, i consorzi e le società consortili ubicati nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88.
2. Ciascun consorzio, società consortile o cooperativa è ammesso all'intervento dello Stato fino a un importo non superiore all'ammontare dei fondi rischi consortili, limitatamente alla quota parte costituita di versamenti a qualsiasi titolo effettuati dalle imprese consorziate o socie.
3. Nel caso in cui le cooperative, i consorzi e le società consortili abbiano beneficiato dei contributi previsti allo stesso titolo da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il limite massimo dell'intervento di reintegro di cui al comma 1 è determinato tenendo conto anche dei contributi e dei finanziamenti erogati ai sensi delle predette leggi.
4. L'intervento dello Stato di cui al presente articolo è effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui le cooperative, i consorzi e le società consortili hanno provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla garanzia prestata, con riserva di eventuale conguaglio allorché le procedure di recupero siano esaurite.
5. La gestione degli interventi di reintegro dello Stato è affidata al Mediocredito centrale nel caso di finanziamenti a piccole imprese industriali, commerciali e di servizi assistiti dalle garanzie collettive, e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) per i finanziamenti alle imprese artigiane assistiti da analoghe garanzie.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
Note all'art. 31:
- Per il regolamento CEE n. 2052/1988 vedi nota all'art. 15.
- Per la decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 vedi nota all'art. 15.