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LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

note: Entrata in vigore della Legge: 24-10-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  24-10-1991

Art. 18

(Composizione dei consorzi e delle società consortili)
1. I consorzi e le societè consortili di cui all'articolo 17 debbono essere costituiti da almeno cinque imprese e avere un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a 20 milioni. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale.
2. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento dezl consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.