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LEGGE 11 agosto 1991, n. 271

Modifiche ai procedimenti elettorali.

note: Entrata in vigore della legge: 10-09-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal:  10-9-1991

Art. 4

1. Al primo comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957, modificato dall'articolo 1, lettera h), della legge 23 aprile 1976, n. 136, le parole: "dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno" sono sotituite dalle seguenti: "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno".
2. Al numero 3) del primo comma dell'articolo 92 del testo unico n. 361 del 1957, modificato dall'articolo 1, lettera s), della legge 23 aprile 1976, n. 136, le parole: "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno".
3. Al numero 2) dell'articolo 22 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, modificato dall'articolo 2, lettera h), della legge 23 aprile 1976, n. 136, le parole: "dalle ore otto del 35° giorno alle ore venti del 32° giorno" sono sostituite dalle seguenti: "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno".
4. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come risulta modificato dall'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:
"Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto la cancelleria del trubunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20".
5. Il nono comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 2, lettera c), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:
"La documentazione relativa ai gruppi dei candidati deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione".
6. Il quinto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come risulta modificato, da ultimo, dall'articolo 1, primo comma lettera a), del decreto - legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:
"La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali".
7. Al quarto comma dell'articolo 28 e al quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, le parole da: "I presentatori", fino a: "giudice conciliatore", sono sostituite dalle seguenti: "I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché in nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53".
8. Il sesto comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.
9. L'undicesimo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come risulta modificato, da ultimo, dall'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:
"La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione".
10. Il decimo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come risulta modificato, da ultimo, dall'articolo 1, primo comma, lettere a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:
"La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione".
Note all'art. 4:
- L'art. 20 del testo unico n. 361/1957, modificato dall'art. 1, lettera h), della legge n. 136/1976 e dagli articoli 4, comma 1, e 6, commi 1 e 2, della presente legge, è il seguente:
"Art. 20. - Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte di appello o del tribunale indicati nella tabella A, allegata al presente testo unico dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della corte di appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita, o documenti equipollenti, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.
Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.
I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.
La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista medesima intenda distinguersi anche agli effetti del recupero dei voti residui nel collegio unico nazionale.
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 25.".
- Per il testo dell'art. 92 del testo unico n. 361/1957 vedasi in nota all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 22 della legge n. 29/1948 vedasi in nota all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 9 della legge n. 108/1968 vedasi in nota all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 9 della legge n. 29/1948 vedasi in nota all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 14 della legge n. 122/1951 vedasi in nota all'art. 3.
- L'art. 28 del testo unico n. 570/1960, come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 1, della legge n. 53/1990 e dall'art. 4, commi 7, 8 e 9, della presente legge, è così formulato:
"Art. 28. - Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere. Quando il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50 è arrotondato all'unità superiore.
La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:
a) da almeno 20 e da non più di 30 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;
b) da almeno 60 e da non più di 90 elettori nei comuni con più di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;
c) da almeno 175 e da non più di 250 elettori nei comuni con più di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
d) da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;
e) da almeno 750 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;
f) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;
g) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
h) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori nei comuni con più di 1.000.000 di abitanti.
La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.
Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal sindaco, o da un notaio, o dal pretore, o dal giudice conciliatore.
Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica.
È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.
Nessuno può accettare le candidature in più di una lista dello stesso comune.
La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.
Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla commissione elettorale circondariale.".
- L'art. 32 del testo unico n. 570/1960, come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 1, della legge n. 53/1990 e dall'art. 4, commi 7 e 10, della presente legge, è il seguente:
"Art. 32. - La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:
a) da almeno 20 e da non più di 30 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;
b) da almeno 60 e da non più di 90 elettori nei comuni con più di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;
c) da almeno 175 e da non più di 250 elettori nei comuni con più di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
d) da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;
e) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori nei comuni con più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;
f) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;
g) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
h) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori nei comuni con più di 1.000.000 di abitanti.
Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma.
La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28.
Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, né inferiore a un terzo.
Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve re- care una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune.
Con la lista devesi anche presentare:
1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
2) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato;
3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica di ogni candidato;
4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28.
La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.
Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla commissione elettorale circondariale competente per territorio.".
- L'art. 14 della legge n. 53/1990 è riportato in nota all'art. 3.