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LEGGE 11 agosto 1991, n. 271

Modifiche ai procedimenti elettorali.

note: Entrata in vigore della legge: 10-09-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal:  10-9-1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

P

R O M U L G A la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera f), le parole: "i prefetti o chi ne fa le veci" sono sostituite dalle seguenti: "i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche";
b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa";
c) al sesto comma, le parole: "data del decreto di scioglimento" sono sostituite dalle seguenti: "data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 7 del testo unico n. 361/1957, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 7. - Non sono eleggibili:
a) i deputati regionali o consiglieri regionali;
b) i presidenti delle giunte provinciali;
c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
e) i capi di gabinetto dei Ministri;
f) il rappresentante del Governo presso la regione autonoma della Sardegna, il commissario dello Stato nella regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.
Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del predetto comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.
L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui cui alle predette lettere a), b) e c).
Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'assemblea, di cui al secondo comma del successivo art.
11.
In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".