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LEGGE 8 agosto 1991, n. 274

Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi.

note: Entrata in vigore della legge: 10/9/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2015)
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Testo in vigore dal:  10-9-1991

Art. 5

(Opzioni)
1. Possono optare per il mantenimento dell'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza:
a) i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica che consente l'iscrizione alle Casse predette;
b) i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscono alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende.
2. I dipendenti degli enti indicati dall'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si siano avvalsi in tempo utile della facoltà di iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1, sono iscritti, a domanda, alle Casse predette.
3. La domanda, per le ipotesi di opzione o di iscrizione rispettivamente previste dai commi 1 e 2, deve essere presentata alle Casse pensioni di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data della modifica del rapporto previdenziale, se posteriore.
4. L'iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1 decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il riconoscimento del servizio pregresso avviene mediante trasferimento alle Casse pensioni di cui al comma 1 dei contributi già versati all'INPS, con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
5. Per tutte le iscrizioni previste dal comma 1 si assume quale rertribuzione annua contributiva la somma degli emolumenti pensionabili a norma degli ordinamenti delle Casse pensioni di cui al comma 1, nella misura prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. La facoltà di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, prevista dall'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, è estesa all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed ai consorzi regionali degli Istituti autonomi delle case popolari.
7. Le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facoltà data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti morali di iscrivere alle Casse pensioni di cui al comma 1 le rispettive categorie di personale da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal secondo comma del citato articolo 39 sia stata o venga adottata dall'ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, concernente "Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro", è il seguente:
"Art. 21. - Fermo restando il disposto di cui all'articolo 10 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, esclusivamente, nei confronti dei personali dipendenti dagli enti sottoindicati:
camere di commercio, industria ed agricoltura;
istituti autonomi per le case popolari;
Ente nazionale italiano per il turismo;
enti provinciali per il turismo;
comunità israelitiche;
istituti zooprofilattici;
enti autonomi, consorzi ed aziende, che rivestano natura di enti pubblici, aventi per finalità l'espletamento dei servizi portuali inerenti alla navigazione".
- Il testo dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (per il titolo vedi precedente nota all'art. 1), è il seguente:
"Art. 6. - In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.
A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma.
Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2".
- Il testo dei primi cinque commi dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente "Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro", è il seguente:
"Ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli istituti di previdenza, è data facoltà agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico, agli enti morali e alle regioni di iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni ai sanitari le rispettive categorie di personali da essi dipendenti.
Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, gli enti sopra elencati devono adottare deliberazione di massima che stabilisca l'iscrizione obbligatoria, per tutto il personale assunto a partire dalla data di approvazione della deliberazione stessa in poi e l'autorizzazione di iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di anni cinque dalla data predetta, per il personale in servizio alla data stessa.
L'approvazione della deliberazione deve essere effettuata con decreto del Ministro che esercita il controllo sull'ente di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Gli enti sono tenuti a trasmettere, a pena di decadenza dall'esercizio della facoltà di cui al primo comma, la deliberazione predetta alla Direzione generale degli istituti di previdenza entro tre mesi dalla data della sua approvazione. Insieme con la deliberazione deve essere pure trasmesso l'elenco nominativo del personale in servizio a tale data.
Per il personale assunto a partire dalla data della approvazione della deliberazione in poi, la iscrizione obbligatoria ha effetto dalla data dell'assunzione. Per il personale in servizio a tale data l'iscrizione facoltativa decorre dal primo del mese successivo alla data di presentazione delle singole domande, dalle quali deve risultare l'esplicito assenso degli interessati.
Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli istituti di previdenza, in applicazione delle norme contenute nei precedenti commi".