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LEGGE 8 agosto 1991, n. 274

Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi.

note: Entrata in vigore della legge: 10/9/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2015)
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Testo in vigore dal:  10-9-1991

Art. 3

(Arrotondamento)
1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, concernente "Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro", è il seguente:
"Art. 1. - Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1965, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, sia esso nella forma della pensione oppure nella forma dell'indennità una volta tanto, la retribuzione annua contributiva, attribuita in conformità alle vigenti disposizioni a ciascun iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio, viene considerata distintamente nelle parti a) e b) defi- nite dai commi seguenti.
La parte a) è costituita:
1) dagli emolumenti contemplati dall'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, dal comma secondo dell'articolo 16 della legge stessa e dal primo comma del successivo articolo 2 oppure, qualora si tratti di segretari comunali e provinciali, dall'articolo 17 della legge citata, nonché dal comma primo e dal n. 1) del comma secondo del successivo articolo 2.
La parte b) è costituita:
1) dagli eventuali assegni riguardati dal comma primo dell'articolo 16 della citata legge 5 dicembre 1959, n. 1077;
2) dagli interi emolumenti corrisposti per servizi resi simultaneamente a quello principale;
3) dagli interi emolumenti corrisposti nei periodi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione che diano luogo al trattamento nella forma della pensione aggiuntiva prevista dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610;
4) dai compensi mensili corrisposti ai segretari comunali e provinciali contemplati al n. 2) del secondo comma del successivo articolo 2.
Per il periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte a) della retribuzione annua contributiva goduta nel periodo stesso risulti superiore a quella riferita alla data della precedente cessazione dal servizio, la differenza è, in ogni caso, da comprendersi nella parte b) della retribuzione. Tale norma non trova applicazione per il personale riguardato dall'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.
Per gli assegni di cui al n. 1) del comma terzo, in godimento al 1 gennaio 1958 oppure al 1› gennaio 1964, la retribuzione annua contributiva costante con riferimento ai servizi resi anteriormente al 1 gennaio 1958 è attribuita per un numero di anni solari pari agli anni utili a pensione a tale data computati comprendendovi i servizi o periodi ammessi a riscatto o a riconoscimento su domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge. La predetta retribuzione annua contributiva costante è pari:
nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1 gennaio 1964, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1 gennaio 1958 per il coefficiente della tabella E unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379, corrispondente agli anni considerati utili nel senso suindicato;
nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1 gennaio 1958, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1 gennaio 1964, derivanti da deliberazioni adottate anteriormente a tale data, per il coefficiente fisso 0,695 e per il predetto coefficiente della tabella E;
nel caso in cui gli assegni risultino goduti al 1 gennaio 1958 e al 1 gennaio 1964, al più favorevole dei due prodotti dianzi indicati.
Le parti b) della retribuzione annua contributiva attribuita a ciascun iscritto in applicazione dei commi precedenti sono maggiorate, per gli anni solari anteriori al 1964, del 35 per cento".
- Il testo del primo comma, lettera a), dell'art. 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, è il seguente: " a) dalla quota di pensione determinata sulla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di L. 50.000 con l'applicazione dell'aliquota indicata nell'allegato A della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili".