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LEGGE 8 agosto 1991, n. 263

Modificazione della dotazione organica del personale dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

note: Entrata in vigore della legge: 21/08/1991
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Testo in vigore dal:  21-8-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1989, n. 246, è sostituito dal quadro A allegato alla presente legge.
2. La dotazione organica del personale appartenente alla ottava qualifica funzionale, profilo professionale "funzionario di cancelleria", determinata, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il successivo 4 giugno 1988, è ridotta di quarantasette unità.
3. I posti recati in aumento dalla presente legge sono attribuiti in aggiunta alle normali vacanze createsi nell'anno 1990.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Courmayeur - Valle d'Aosta, addì 8 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". Il quadro A della tabella IV riguarda la dotazione organica dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente:
"Art. 6 (Contingenti di qualifica). - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente articolo 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni.
Con gli stessi criteri e procedure si provvederà alle successive variazioni.
Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro 30 giorni dalla loro richiesta".
- Il D.P.C.M. 8 marzo 1988 reca: "Dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria".