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LEGGE 23 luglio 1991, n. 233

Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete.

note: Entrata in vigore della legge: 17/8/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/1994)
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Testo in vigore dal:  17-8-1991

Art. 2

Finalità del contributo - Programma di interventi
1. L'Istituto regionale per le Ville venete finanzia con il contributo di cui all'articolo 1 il consolidamento, i restauri, la manutenzione straordinaria e la valorizzazione delle Ville venete notificate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e degli annessi giardini e parchi, esistenti nelle regioni Veneto e Friuli- Venezia Giulia, che versino in condizioni di particolare degrado, secondo un programma annuale presentato dall'Istituto stesso al Ministro per i beni culturali e ambientali tramite le competenti soprintendenze, nel rispetto dei criteri indicati nell'articolo 3.
2. Il programma di interventi è presentato alle soprintendenze entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.
Le soprintendenze lo trasmettono al Ministro per i beni culturali e ambientali, per l'approvazione, con il proprio parere entro il 31 ottobre. La mancata o tardiva presentazione del programma di interventi da parte dell'Istituto comporta la perdita del contributo.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Istituto trasmette al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sull'attuazione del programma di interventi previsto per l'anno in corso.
Nota all'art. 2:
- La legge n. 1089/1939 reca: "Tutela delle cose di interesse artistico".