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LEGGE 10 luglio 1991, n. 210

Norme di attuazione della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974.

note: Entrata in vigore della legge: 1/8/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/2001)
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Testo in vigore dal:  1-8-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Ai sensi della presente legge:
a) il termine "convenzione" indica la convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974;
b) il termine "regolamento CEE" indica il regolamento CEE n. 954/79 del Consiglio del 15 maggio 1979.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 15 febbraio 1989, n. 92.
- Il regolamento CEE n. 954/79 (Ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla convenzione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 121 del 17 maggio 1979.