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LEGGE 28 marzo 1991, n. 118

Erogazione di contributi volontari a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri, per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo promossi o comunque patrocinati dalle Nazioni Unite.

note: Entrata in vigore della legge: 10/4/1991
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Testo in vigore dal:  10-4-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la concessione di contributi volontari per lire 210 milioni per l'anno 1991, lire 230 milioni per l'anno 1992 e lire 250 milioni per l'anno 1993, a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri, per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo promossi o comunque patrocinati dalle Nazioni Unite.