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LEGGE 28 marzo 1991, n. 113

Iniziative per la diffusione della cultura scientifica.

note: Entrata in vigore della legge: 23/4/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  4-2-2000
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Art. 2

((
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla topervare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI