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LEGGE 7 febbraio 1991, n. 42

Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali.

note: Entrata in vigore della legge: 16/02/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1991)
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Testo in vigore dal:  16-2-1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per consentire agli enti di gestione, all'Ente autonomo mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo - EAMO e al comitato di cui al secondo comma dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive integrazioni, la realizzazione dei programmi di investimento nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi per gli anni dal 1988 al 1991 dei predetti enti, è autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli enti stessi di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Nei programmi dei predetti enti per gli anni dal 1989 al 1991 la quota di investimenti nei territori del Mezzogiorno non deve essere inferiore alla riserva di cui all'articolo 107, quinto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Tale riserva va osservata con riferimento a ciascun programma ed agli investimenti per nuove attività. In via eccezionale, con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, essa può essere calcolata con riferimento ai complessivi investimenti di ciascun ente. Dal calcolo della riserva sono esclusi i programmi aggiuntivi di cui al comma 1.
3. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, la somma complessiva di cui al comma 1 è ripartita, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi aggiuntivi degli enti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.L. n. 481/1978 reca: "Fissazione al 1› gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e della disciolta amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali". L'art. 1-quinquies di detto decreto prevede, al primo comma, la soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali. Si trascrive il secondo comma di detto articolo: "Le operazioni di liquidazione dei rapporti facenti capo a qualsiasi titolo all'ente soppresso sono affidate al comitato di cui all'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267. Al comitato saranno attribuiti, per le occorrenze della liquidazione e delle società di cui al comma seguente, gli aumenti del fondo di dotazione deliberati anche a favore dell'ente soppresso".
- L'art. 107, quinto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, prevede che: "Fino al 31 dicembre 1980, gli investimenti effettuati in ogni biennio dagli enti di gestione e delle aziende a partecipazione statale, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore all'80 per cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 1; gli investimenti effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi fine e titolo effettuati". L'art. 17, primo comma, della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) ha prorogato, fino al 31 dicembre 1993, le disposizioni di cui innanzi.