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LEGGE 15 gennaio 1991, n. 30

Disciplina della riproduzione animale.

note: Entrata in vigore della legge: 13/2/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2018)
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Testo in vigore dal:  13-2-1991 al: 24-7-1991
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. In attuazione delle direttive comunitarie, la presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia.
2. Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della presente legge costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 117 della Costituzione attribuisce, nelle materie ivi elencate, competenza alle regioni ai fini dell'emanazione delle norme legislative, entro i limiti che vengono posti dallo stesso articolo, di cui si riproduce il testo:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali (133(Elevato al Quadrato));
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".