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LEGGE 19 marzo 1990, n. 56

Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e servizi penitenziari.

note: Entrata in vigore della legge: 24/3/1990
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Testo in vigore dal:  24-3-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I medici, i farmacisti ed i veterinari assunti in via provvisoria per coprire i posti vacanti degli organici di cui alle tabelle A e D allegate alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato effettivo servizio senza demerito per almeno sei mesi negli istituti e servizi penitenziari, sono nominati, a domanda, medici, farmacisti e veterinari incaricati, nei limiti dei posti stabiliti dagli attuali organici.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata dagli interessati al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La nomina è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti ed alla valutazione dei titoli ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, da parte della commissione di cui all'articolo 9 della stessa legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Le tabelle A e D allegate alla legge n. 740/1970 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria) recano, rispettivamente, la dotazione organica dei medici incaricati e dei farmacisti e veterinari incaricati addetti agli istituti di prevenzione e pena.
- Il testo dell'art. 9 della sopracitata legge n. 740/1990 è il seguente:
"Art. 9 (Commissione giudicatrice). - La commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del procuratore generale della corte d'appello competente per territorio.
È presieduta da un magistrato ordinario con qualifica non inferiore a magistrato di appello, designato dallo stesso procuratore generale ed è composta:
1) da un medico-chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dal competente ordine dei medici;
2) da un medico-chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dal Ministro per la sanità;
3) da un impiegato del ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
4) da un impiegato del ruolo medico della carriera direttiva dell'Amministrazione della sanità, designato dal Ministro per la sanità;
5) da un medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, addetto ad un istituto situato nella circoscrizione della corte d'appello competente per territorio.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio nel distretto della stessa corte d'appello ovvero in un istituto o servizio situato nell'ambito della circoscrizione territoriale del distretto stesso".