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LEGGE 11 ottobre 1990, n. 291

Norme per la conservazione e la consultabilità degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

note: Entrata in vigore della legge: 2/11/1990
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Testo in vigore dal:  2-11-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si applicano anche per il versamento degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 1409/1963 (Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato) è il seguente:
"Art. 23 (Versamenti). - Gli organi indicati nel n. 2) della lettera a) del primo comma dell'art. 1 versano ai competenti archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni. Le liste di leva e di estrazione sono versate 70 anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notari che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.
Il sovrintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.
Nessun versamento può essere ricevuto se non siano state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per i versamenti sono a carico delle amministrazioni che li effettuano.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri".