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LEGGE 4 gennaio 1990, n. 1

Disciplina dell'attività di estetista.

note: Entrata in vigore della legge: 20/01/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2015)
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Testo in vigore dal:  14-9-2012
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Art. 6

1. Le regioni predispongono in conformità ai princìpi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'articolo 8.
2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame.
3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:
a) cosmetologia;
b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
c) nozioni di chimica e di dermatologia;
d) massaggio estetico del corpo;
e) estetica, trucco e visagismo;
f) apparecchi elettromeccanici;
g) nozioni di psicologia;
h) cultura generale ed etica professionale.
4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3
((...))
a)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
;
b)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
;
c)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
;
d)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
;
e)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
;
f)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
;
g)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
.
5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.
6. Le scuole professionali, già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo.