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LEGGE 4 gennaio 1990, n. 1

Disciplina dell'attività di estetista.

note: Entrata in vigore della legge: 20/01/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2015)
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Testo in vigore dal:  14-9-2012
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Art. 2


1. L'attività professionale di cui all'articolo 1 è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto a
((segnalazione certificata di inizio di attività))
ai sensi dell' 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all 'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.