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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990).

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
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Testo in vigore dal:  27-1-1991

Art. 53

Procedura comunitaria di informazione sulle regolamentazioni tecniche).
1. L'articolo 2 della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente:
"Art. 2 - (Prodotti esclusi dalla normativa). - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano al prodotti cosmetici".
2. Per prodotti agricoli si intendono quelli considerati tali ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della CEE e per prodotti medicinali quelli considerati tali dall'articolo 1 della direttiva del Consiglio 65/65/CEE, come modificato dalla direttiva del Consiglio 87/21/CEE.
3. L'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 - (Differimento dell'adozione di norme e di regole tecniche).
- 1. Le regole tecniche non possono essere adottate se non trascorsi tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunità europee. Se nel termine suddetto la Commissione notifica che la regola tecnica riguarda una proposta di direttiva o di regolamento presentata al Consiglio, la regola stessa non può essere adottata se non trascorsi dodici mesi dalla presentazione della proposta suddetta.
2. Se la Commissione notifica l'intervento di presentare al Consiglio, nella materia, una proposta di direttiva o di regolamento il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla comunicazione del progetto alla Commissione.
3. Qualora un progetto di regola tecnica sia oggetto di un parere circostanziato emesso, nel termine di tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, da parte della Commissione, ovvero di osservazioni da parte di uno Stato membro delle Comunità europee, in quanto scuscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, l'adozione della regola tecnica è differita di sei mesi, che decorrono dalla comunicazione del progetto.
4. Il presente articolo non si applica se l'adozione di regole tecniche è resa necessaria da ragioni di salute o di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica in questo casi alla Commissione delle Comunità europee le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione urgente del provvedimento; a tal fine le amministrazioni interessate comunicano immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il tsto del provvedimento adottato ed i motivi dell'urgenza".
Note all'art. 53:
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, concerne l'attuazione della direttiva 83/1/89/CEE relativa alle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. L'art. 2 recitava:
"Art. 2. - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) ai prodotti agricoli, intendendosi come tali i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, nonché i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti;
b) a qualsiasi prodotto destinato all'alimentazione umana ed animale;
c) ai prodotti medicinali;
d) ai prodotti cosmetici".
L'art. 9 recitava:
"Art. 9. - 1. Qualora la Commissione delle Comunità europee disponga un termine per proporre una direttiva nella materia oggetto della comunicazione prevista dal precedente art. 6, gli organismi di normalizzazione non possono adottare, fino a sei mesi dalla scadenza del termine, norme nei settori per i quali sia in corso di elaborazione una norma europea, salvo che si tratti di norme richieste dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Qualora un progetto di regole tecniche sia oggetto di un parere circostanziato emeso entro tre mesi dalla comunicazione prevista dall'art. 6, da parte della Commissione o di uno Stato membro delle Comunità europee, di quanto ritenuto suscettibile di ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, l'adozione della regola tecnica medesima è differita di sei mesi dalla data di comunicazione del progetto.
3. Qualora l'adozione delle regole tecniche sia resa necessaria da ragioni di salute e di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o in attuazione di direttive comunitarie o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali, i termini di cui al precedente comma non si applicano. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione delle Comunità europee le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione urgente del provvedimento".
- La direttiva 65/65/CEE è stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 396 del 9 febbraio 1965.
- La direttiva 87/21 CEE è stata pubblicata in G.U.C.E n. 22 del 24 marzo 1987, 2a serie speciale.