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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 405

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/1995)
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-1991

Art. 7


1. A decorrere dal 1o gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000.
2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere ed ai provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma, nelle misure di lire 40.000 e di lire 60.000 rispettivamente, per i procedimenti di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 70.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 140.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 40.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 20.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 20.000 per i procedimenti speciali.
3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal segretario, compresa quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 100.000 con le modalità di cui al comma 2.
4. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e i registri già bollati in modo straordinario che alla data indicata nel comma 1 sono ancora interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
5. Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza, e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare; i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile e l'autenticazione delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive; le denunce di smarrimento presentate alle competenti autorità, e relative certificazioni da essa rilasciate; i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha comunque perduto il possesso; le ricevute quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti quando la somma non supera lire 150.000; gli estratti di conti nonché lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma non supera lire 150.000, i buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo non superiore a lire 150.000; le ricevute relative al pagamento di spesa di condominio negli edifici, i conti degli amministratori di tutte le istituzioni poste sotto la tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni; le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale. Sono altresì esenti gli atti, i documenti e i provvedimenti dei procedimenti di esecuzione davanti al pretore quando il valore non supera lire 5 milioni; i certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria previsti dall'articolo 29 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica indicato nel comma 1, limitatamente a quelli relativi alla materia penale.
6. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il sottonumero I) del n. 26 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, è sostituito dal sottonumero I) di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.
Note all'art. 7:
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, reca norme concernenti "Disciplina dell'imposta di bollo". Il testo del relativo art. 12 è il seguente:
"Art. 12 (Marche da bollo). - L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.
Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.
Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi.
È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza".