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LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401

Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 29/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2013)
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Testo in vigore dal:  29-12-1990

Art. 15

(Funzioni del direttore dell'Istituto)
1. Il direttore rappresenta l'Istituto, mantiene i rapporti con le istituzioni e le personalità culturali del Paese ospitante, ed è il responsabile delle attività culturali svolte dall'Istituto stesso, di cui programma e coordina le attività e i servizi, nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza di cui all'articolo 3.
2. In particolare:
a) mantiene il rapporto con la rappresentanza diplomatica e con l'ufficio consolare competente ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, nonché dell'articolo 7;
b) predispone annualmente il programma di attività e promuove le iniziative e le manifestazioni atte a rappresentare la ricchezza e l'attualità della cultura italiana nelle sue varie espressioni;
c) assicura adeguate e specifiche iniziative linguistiche e culturali, con particolare riferimento alle comunità italiane;
d) provvede all'organizzazione dei servizi e alla direzione del personale, alla gestione finanziaria dell'Istituto ed all'amministrazione dei beni patrimoniali in dotazione;
e) predispone un rapporto annuale sull'attività svolta, che invia alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente;
f) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone annualmente al Ministero, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente secondo quanto disposto dall'articolo 7.