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LEGGE 15 dicembre 1990, n. 386

Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.

note: Entrata in vigore della legge: 4/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/2018)
Testo in vigore dal:  15-1-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

(( (Responsabilità solidale del trattario). ))
((
1. Il trattario che omette o ritarda l'iscrizione nell'archivio di cui all'articolo 10-bis, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto nell'archivio, è obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno.
))